Gal Nuorese Baronia

[PSR 2014/2020]

Per fare la richiesta di adesione al Gal è necessario compilare ed inviare il modulo allegato.

 

Possono essere soci dell'Associazione soggetti pubblici o privati, in qualunque forma costituiti, che possiedono le seguenti caratteristiche:
a) soggetti operanti in ambito locale, provenienti dal settore economico, sociale, culturale e portatori di interessi diversi,generali e diffusi;
b) soggetti di documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale e di nuove tecnologie;
c) soggetti capaci di apporti utili e funzionali al perseguimento dello scopo associativo.
Ai fini della qualificazione di un associato quale Ente pubblico, occorre che vi sia la prevalenza pubblica della sua composizione soggettiva.
L'ammissione di nuovi associati è deliberata a maggioranza assoluta dall'Assemblea degli associati, previa domanda degli aspiranti ed è condizionata al versamento della quota associativa di adesione stabilita dall'Assemblea e della quota associativa annuale fissata dall’Assemblea per l'esercizio sociale in corso al momento dell'adesione.

 

Obblighi degli Associati.

1. Ogni associato si impegna:
a) a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;
b) ad assicurare tutte le prestazione proprie necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali;
c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunti dagli organi associativi in conformità dello stesso;
d) versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea, per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione.

 

- L'associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia inviata entro il 30 (trenta) di settembre del medesimo anno.

 

- La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per decesso o per estinzione dell'ente associato, per recesso, esclusione o decadenza.

 

3. Oltre ai casi previsti dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, può essere escluso l'associato:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti di ammissione;
b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;
c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, ivi compreso il versamento della quota annuale.

 

- Non possono essere associati e, comunque, decadono dalla qualità di associati:
a) coloro per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa;
b) coloro che sono dichiarati falliti;
c) coloro che comunque abbiano interessi contrastanti con l'Associazione.

Il recesso, l'esclusione o la decadenza sono deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione e trascritti sul libro dei soci.

 

- L'associato receduto, escluso o decaduto, è comunque obbligato al versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea per l'esercizio sociale in corso al momento della perdita della qualità di socio.

 

- Gli associati receduti, esclusi o decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto al rimborso delle somme dagli stessi versate a titolo di quota associativa di adesione o quota annuale né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. La quota è ripartita fra gli altri associati ai sensi dell'art. 2609 c.c.